Sono soggetti ai controlli ex post, di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821 gli importatori che:

- rientrano nel campo di applicazione del regolamento e il cui volume di importazione annuo è pari o superiore al volume annuo di cui all'allegato I del medesimo regolamento;

- partecipano ai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza riconosciuti;

- si approvvigionano da fonderie e raffinerie responsabili globali, che figurano nell'elenco della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

L’Autorità, acquisito il parere del Comitato per il coordinamento delle attività (articolo 8 del decreto legislativo n. 13/2021), definisce il programma annuale dei controlli ex post elaborato con riferimento ai volumi di importazione calcolati su base annua e avvalendosi dei dati e delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, applicandovi un approccio basato sul rischio.

I controlli ex post (articolo 5 del decreto legislativo n. 13/2021) sono eseguiti dall’Autorità con priorità nei confronti degli importatori con i più alti livelli di volumi di importazione annui e degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano, in conformità all'articolo 14 del regolamento.

L'Autorità dispone, comunque, che i controlli ex post siano realizzati nei casi in cui sia in possesso di informazioni rilevanti relative all'osservanza del regolamento da parte di un importatore dell'Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi.

L’Autorità richiede all’importatore informazioni e documentazione atte a dimostrare l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, la documentazione relativa ai rapporti di audit effettuati da un soggetto terzo indipendente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento, nonché ogni altra informazione e documentazione ritenuta necessaria per accertare il rispetto degli obblighi del regolamento. Il controllo si esercita anche sulla validità temporale degli audit, che dovranno far riferimento all'anno di importazione indicato, sulla loro portata che dovrà riguardare tutte le attività, i processi e i sistemi che l'importatore ha adottato per l'esercizio del dovere di diligenza, nonché' sugli obiettivi dell'audit stesso per accertarne la conformità agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento. Altresì, l’Autorità può disporre ispezioni presso i locali aziendali.

I programmi annuali ed i controlli ex post saranno disposti con riferimento ai volumi di importazione calcolati su base annua e potranno essere realizzati a partire dal 1° gennaio 2022 con riferimento all’anno 2021.

Con decreto direttoriale 17 marzo 2022 (All. A e All. B) sono stabilite le modalità operative per l'esecuzione dei controlli ex post, anche sulla base degli orientamenti non vincolanti eventualmente elaborati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/821.

A seguito dello svolgimento del procedimento istruttorio tecnico-amministrativo del controllo ex post, qualora l'Autorità abbia verificato infrazioni al regolamento prescrive all’importatore misure correttive e specifici adempimenti da applicare, unitamente ai relativi tempi di esecuzione, richiedendo la predisposizione e l’applicazione effettiva di un piano di attuazione delle citate misure e, da ultimo,(articolo 5 del decreto legislativo n. 13/2021), verificandone la corretta esecuzione.

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