Il termine "dovuta diligenza" (due diligence) individua un processo continuo, proattivo e reattivo attraverso il quale le imprese mettono in atto sistemi e processi per identificare, gestire in modo responsabile e segnalare rischi, reali e potenziali, connessi alla propria catena di approvvigionamento al fine di evitare o attenuare gli effetti negativi associati a tali attività.
Con riferimento ai minerali contemplati dal regolamento (UE) 2017/821, le imprese devono verificare che ciò che acquistano provenga da fonti responsabili e non contribuisca a supportare conflitti, attività illegali, lavoro forzato o altri rischi stabiliti nello stesso regolamento, contribuendo contemporaneamente alla promozione dello sviluppo dei Paesi che vivono situazioni complesse salvaguardando le popolazioni, le economie locali e gli interessi aziendali da infiltrazioni criminali.
Esistono diversi punti nella catena di approvvigionamento di minerali e metalli 3TGs che possono essere correlati con proventi che potrebbero finanziare gruppi armati o criminali: tali guadagni possono contribuire a perpetuare conflitti, violenza e violazioni dei diritti umani.
Per il rispetto del “dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento” il regolamento prevede che gli importatori utilizzino un quadro in cinque fasi (five-step framework), che OCSE ha definito e descritto in una guida "OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas” Third Edition https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
Le cinque fasi richiedono a un importatore di:
- stabilire solidi sistemi di gestione aziendale;
- individuare e valutare i rischi nella catena di approvvigionamento;
- elaborare e attuare una strategia per rispondere ai rischi individuati;
- effettuare un audit indipendente da parte di terzi del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento;
- comunicare annualmente informazioni in merito al dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento.
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