Ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/821

Il regolamento stabilisce l’obbligo di applicare il dovere di diligenza per gli importatori di minerali e metalli da zone di conflitto e ad alto rischio che superano i volumi annui di importazione stabiliti per 23 minerali e metalli indicati nell’allegato I del regolamento come modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1588 della Commissione del 25 giugno 2020.

Tempi di attuazione
Il 1 gennaio 2021 entrata in vigore dell’obbligo di applicazione del dovere di diligenza per le importazioni di minerali e metalli indicati dall’Allegato I del regolamento.

Il 1 gennaio 2022 inizieranno i controlli ex post da parte dell’Autorità Nazionale Competente per verificare l’effettiva applicazione del dovere di diligenza da parte degli importatori destinatari soggetti al provvedimento.

Nel 2023 è prevista un primo riesame del regolamento UE, un' analisi di impatto della regolamentazione sugli operatori economici coinvolti ivi incluse le Piccole e medie imprese.

Obblighi derivanti dal Regolamento ed imprese potenzialmente soggette ai controlli ex-post

Gli obblighi relativi al dovere di diligenza si applicano agli importatori UE a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Sono soggetti ai controlli ex post, di cui all'articolo 11 del regolamento:

- gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento;
- gli importatori che partecipano ai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza riconosciuti;
- gli importatori che si approvvigionano da fonderie e raffinerie responsabili globali, che figurano nell'elenco della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento.

 Sono da ricomprendere in questo percorso:

- le imprese a monte (upstream)
La catena di approvvigionamento dei minerali dai siti di estrazione fino alle fonderie e alle raffinerie, ad esempio produttori di minerali, commercianti di materie prime, fonderie e raffinerie.

- le imprese a valle (downstream)
La catena di approvvigionamento dei metalli dallo stadio successivo alle fonderie e alle raffinerie fino al prodotto finale, ad esempio commercianti, fabbricanti di componenti, produttori.

Per maggiori informazioni vedasi il sito web della Commissione europea sulla spiegazione del regolamento.

 

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