L’Autorità svolge attività di accertamento sull’applicazione del dovere di diligenza ed è autorizzata ad irrogare sanzioni amministrative, efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità dello specifico inadempimento, nel caso di non ottemperanza alle proprie prescrizioni e di inosservanza dei tempi da essa stessa indicati (articolo 7, decreto legislativo n. 13/2021).

L’importatore che:

  • entro i termini indicati dall'Autorità, non ottempera alle richieste dell’Autorità o non consente, nelle date indicate nella richiesta, le ispezioni e gli accertamenti incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro;
  • secondo le modalità e nei termini indicati nel piano approvato dall'Autorità, non adotta le misure correttive prescritte dall’Autorità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.

Per tutto quanto non previsto dal decreto legislativo n. 13/2021 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

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